Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive

Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso 12 settembre (Serie generale n. 212) è stato pubblicato il c.d. “Decreto Sblocca Italia”.

Segnaliamo, in particolare, che nel provvedimento (di cui alleghiamo il testo e che dovrebbe essere trasmesso per l’avvio dell’esame parlamentare alla Camera) vi sono le seguenti norme d’interesse:

Art. 39 (Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)
Vengono apportate modifiche alla disciplina sugli incentivi per l’acquisto di veicoli (articoli 17-bis, 17-decies e 17-undecies del decreto-legge n. 83/2012) in primo luogo (comma 1, lett. a)) intervenendo sull’elenco delle categorie di veicoli per i quali è in vigore il sistema degli incentivi.
Poi (comma 1, lett. b)) viene specificato che gli incentivi spettano a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria. Rispetto all’attuale formulazione dell’articolo 17-decies:

  • viene aggiunto il riferimento a coloro che immatricolano un veicolo;
  • viene eliminato il riferimento, oggi presente, a un tempo minimo di dodici mesi di utilizzazione del veicolo, in caso di locazione finanziaria, per poter accedere agli incentivi.

In secondo luogo (sempre al comma 1, lett. b)) viene rivista la normativa sui livelli di incentivazione in termini percentuali rispetto al prezzo d’acquisto del veicolo (nel senso che le percentuali indicate finora come fisse diventano dei tetti massimi per gli incentivi).
Inoltre vengono eliminati i seguenti obblighi:

  • che il veicolo risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo;
  • che il veicolo da rottamare sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.

Infine (comma 1, lett. c)) viene aggiunto che, per quanto riguarda i veicoli utilizzati dalle aziende come beni strumentali, si può usufruire dell’incentivo anche per quelli “dati in uso promiscuo ai dipendenti”.

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